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Il rapporto con l’Amministratore di condominio, da sempre è annoverato tra quelli caratterizzati da ampie criticità.
Spesso, il contegno dell’Amministratore stesso fa propendere i Condòmini per la sua Revoca; attività sempre attuabile dall’assemblea e talvolta, a determinate circostanze, anche singolarmente dai Condòmini.
Qualora non si riesca a creare da subito un sano rapporto fondato sulla stima professionale, sovente si assiste – da un lato – a Condòmini che individuano l’Amministratore quale il “primo nemico” e – dall’altro – ad Amministratori che si trovano ad agire senza l’opportuna tranquillità e fermezza, mossi dal timore di essere oggetto di censure da parte dei loro mandanti.
Senza alcun dubbio la pluri-soggettività del rapporto non agevola il rapporto stesso e frequentemente la Revoca rappresenta quella sorta di compromesso tra Condòmini che, esausti dall’atteggiamento litigioso di colleghi Condòmini, tentano di perseguire la tranquillità condominiale avvicendando l’Amministratore.
Sussistono, poi, ipotesi più complicate nelle quali la compromissione della fiducia non è legata semplicemente alla complessità dei rapporti umani, ma più specificamente ad un’incapacità dell’Amministratore, più o meno conclamata, di gestire la compagine condominiale; incapacità che, alle volte, si trasforma in situazioni di danno per il condominio.
In questi casi, le strade per poter revocare l’Amministratore si possono sintetizzare in 3 semplici passi (sebbene giuridicamente sussistano svariate peculiarità da non sottovalutare):
Un singolo Condòmino poi, quale differente e circostanziata alternativa, può chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca dell’Amministratore di condominio nel caso siano state poste in essere cd. irregolarità nella gestione.
Tale azione (in taluni casi soggetta al preventivo esperimento del tentativo di revoca assembleare) necessita, al pari della complessiva gestione del condominio, di attenta e puntuale disamina; è difatti opportuno tenere a mente che la violazione meramente formale di disposizioni legislative o regolamentari non porta all’automatica rimozione dell’incarico, posto che tale scelta è sempre assoggettata alla valutazione discrezionale del Giudice adito che, come dice la Legge, può -e non deve- disporre la rimozione
dell’Amministratore dal proprio ufficio.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento in materia.
Autore: Avv. Marco Dei
16 Settembre 2021 @ 16:34
1 Marzo 2021 @ 09:02
26 Gennaio 2021 @ 10:39
2 Dicembre 2020 @ 18:10
15 Novembre 2020 @ 09:49