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Emergenza COVID-19 e gestione dei rapporti di lavoro

Emergenza COVID-19 e gestione dei rapporti di lavoro

La presente breve guida ha lo scopo di fornire un primo supporto in ordine alla gestione del personale e all’obbligo di prevenzione sul luogo di lavoro a fronte dall’emergenza epidemiologica da coronavirus e delle conseguenti misure adottate dal Governo negli ultimi giorni[i].

Principali e più recenti riferimenti normativi

  • DPCM del 11 marzo 2020
  • DPCM del 8 marzo 2020, per quanto compatibile con il DPCM del 11 marzo 2020
  • DPCM del 9 marzo 2020, per quanto compatibile con il DPCM del 11 marzo 2020
  • I provvedimenti adottati con il DPCM del 11 marzo

La principale misura d’urgenza disposta dal DPCM del 11 marzo 2020 è la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità, nonché di altre attività espressamente individuate dal DPCM, sino al 25 marzo 2020.

Con riguardo alle attività produttive e professionali non sospese sono rinforzate le raccomandazioni già previste nei precedenti DPCM del 8 e 9 marzo in relazione alla gestione del personale ed, in particolare, è previsto che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
  • I provvedimenti adottati con i DPCM del 8 e 9 marzo 2020

Il DPCM del 09.03.2020, le cui disposizioni restano efficaci – per quanto compatibili – con il più recente DPCM del 11 marzo, aveva esteso a tutto il territorio nazionale le misure già adottate con il precedente DPCM del 8 marzo, ovvero la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche, ad eccezione di quelli motivati da:

– comprovate esigenze lavorative,

– situazioni di necessità,

– motivi di salute,

ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Prime riflessioni sulle modalità attuative delle misure governative

Limitazione degli spostamenti

Le motivazioni giustificative degli spostamenti dovranno essere attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze dell’ordine preposte ai controlli. Si ritiene che le esigenze lavorative possano essere altresì dimostrate da dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio del dipendente interessato.

Si segnala un primo provvedimento interpretativo emanato dal Capo di Dipartimento della Protezione Civile, che, con circolare n. 646 dell’08 marzo 2020, esclude l’applicabilità della misura limitativa al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva, circostanza confermata, altresì, dalle “FAQ” pubblicate sul sito del Governo.

Ricorso al lavoro agile – smart working

Resta valido per tutto il territorio nazionale il ricorso allo smart working in modalità semplificata, previsto dai DPCM del 8 e 9 marzo, ovvero: senza dover chiedere ed ottenere il consenso individuale dei lavoratori, con possibilità di consegnare l’informativa sui rischi per la sicurezza via email – utilizzando i moduli scaricabili sul sito INAIL – e con comunicazione di avvio ai servizi per l’impiego mediante autocertificazione.

In tal caso l’informativa sui rischi in materia di salute e sicurezza dovrà essere integrata con la previsione delle cautele e delle misure igienico sanitarie opportune (ad es. lavarsi spesso le mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro).

Promozione di congedi e ferie

Viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di incentivare la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile laddove possibile.

In ordine al significato della suddetta “raccomandazione” si ritiene che, in caso di chiusura dell’attività per provvedimento della pubblica autorità, come avvenuto per le attività commerciali per le quali è stata disposta la sospensione con il DPCM del 11 marzo, il datore di lavoro possa “imporre” ai dipendenti la fruizione delle ferie già maturate.

In tal caso, ove i dipendenti non abbiano ferie o permessi di cui poter utilmente fruire o rifiutino espressamente di utilizzarli, si ritiene che possa essere utilizzato l’istituto dell’aspettativa non retribuita previsto espressamente da alcuni CCNL, tra cui quello del settore commercio (cfr. art 202 “in caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinarie altri casi di forza maggiore”)

Nel caso in cui la riduzione dell’attività o la chiusura dell’azienda costituisse, invece, una scelta imprenditoriale (ad es. legata al calo delle vendite), è fortemente consigliabile, nonostante il dettato normativo, addivenire ad una decisione condivisa con i lavoratori.

Misure di prevenzione sui luoghi di lavoro

La diffusione del COVID-19 impone ai datori di lavori l’adozione di misure idonee a prevenire per quanto possibile il rischio di contagio.

In ossequio al generale obbligo di prevenzione che l’art. 2087 c.c. pone in capo al datore di lavoro, nonché alla responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico” ai sensi del D.lgs. 81/2008, l’azienda, in caso di necessaria presenza dei dipendenti sul posto di lavoro, dovrà aggiornare, di concerto con il RSPP ed il medico competente, il Documento di valutazione dei rischi per la sussistenza del nuovo rischio biologico; ciò al fine di approntare le misure prevenzione più appropriate ai casi specifici (ad es. eventuale utilizzo di DPI, quali erogatori di gel disinfettanti o guanti protettivi, laddove necessari in relazione alla tipologia di attività svolta; mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).

E’ inoltre opportuna l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l’effettuazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro ha annunciato la predisposizione di misure a sostegno di imprese e lavoratori tra cui l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il territorio nazionale, ma al momento siamo ancora in attesa di conoscere le decisioni del Governo.

Autore: Tilde Baratta

[i] Il presente documento ha valore meramente informativo divulgativo e non costituisce di per sé parere professionale in merito agli argomenti in oggetto.