Caricamento...
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, con provvedimento del 14 giugno 2019, ha nuovamente stabilito che, in assenza di dettagliati elementi atti a dimostrare differenti aspirazioni professionali, un “commesso part time” ndr, con stipendio mensile per circa 800,00 €, deve essere considerato congruamente retribuito e conseguentemente può essere revocato l’obbligo di mantenimento a carico del genitore precedentemente tenuto alla corresponsione.
Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è tematica di costante attualità con notevoli implicazioni sul piano pratico.
Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. cod.civ., che impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione automatica per via del raggiungimento della maggiore età.
Se il compimento del diciottesimo compleanno non rappresenta lo spartiacque per l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, d’altro canto deve rilevarsi come non si tratti di un dovere protratto all’infinito, essendo soggetto al parametro generale del cd. raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da permettere di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
La Giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne ed oggi può sostenersi che, affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.
Al contempo, per costante e unanime indirizzo della giurisprudenza e della dottrina, può dichiararsi che l’obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio.
Sarebbe pertanto configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.
In ogni caso, piace aggiungerlo, una volta venuti meno i presupposti del
mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non può far risorgere l’obbligo potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare.
Tornando alla pronuncia del Tribunale Spezzino che ha accolto la richiesta di cessazione dell’obbligo di pagamento avanzata dal genitore, si legge:
“In termini generali va richiamata la costante giurisprudenza in materia secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei
figli… non cessa “ipso facto“, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica… La valutazione circa il
raggiungimento di tale condizione deve essere compiuta in termini relativi eleggendo a parametri di riferimento elementi quali l’età, la formazione, le aspirazioni lavorative e di vita del figlio maggiorenne, sia alle contingenze economiche generali e alla situazione del settore di lavoro di riferimento.
La ratio dell’art. 337 septies c.c. è, del resto, ispirata al principio dell’autoresponsabilità economica ed è, dunque, legata alla liberta delle scelte esistenziali della persona.
Si tratta, allora, di verificare le circostanze che possano giustificare il permanere del relativo obbligo prudentemente, caso per caso e secondo criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari.
Tanto premesso si osserva, quanto al caso di specie, che dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria è risultato … che l’impiego della figlia possa dirsi caratterizzato dalla prospettiva di
continuità e sia congruamente congruamente retribuito.
La domanda di ricorso merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
Autore: Avv. Marco Dei
16 Settembre 2021 @ 16:34
1 Marzo 2021 @ 09:02
26 Gennaio 2021 @ 10:39
2 Dicembre 2020 @ 18:10
15 Novembre 2020 @ 09:49