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Per la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sentenza n n. 29627/2019, sezione II penale, depositata in data 8 luglio 2019) un moderno telefono è annoverabile tra quei beni mobili che conservano chiari segni del legittimo possessore, pertanto si incorre nel reato di Furto qualora si decida di tenere il telefono rinvenuto.
Evidenziano i Giudici, difatti, che in ossequio al più recente indirizzo giurisprudenziale in materia, debba ritenersi integrato il reato di furto ex art. 624 cod. pen. (e non quello di appropriazione di cosa smarrita di cui all’art. 647 cod. pen.) dalla condotta di colui che si impossessa di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio (cfr. Cass. n. 1710/2016 e n. 57485/2017).
Autore: Avv. Gaia Menconi
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