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Le polizze Rc Auto saranno valide per un mese dopo la scadenza, anziché gli attuali 15 giorni.
Tra le numerose misure previste dal decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, all’articolo 125, viene trattata la tematica della Rescponsabilità Civile Automobili:
Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni ) 1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
Da rilevare però che l’estensione del periodo di ultrattività, da 15 a 30 gg, pare limitata alla sola garanzia RCA, a meno che nei contratti specifici delle singole imprese ci sia un espresso richiamo per CVT e ARD al periodo di ultrattività di cui all’art. 170bis del Codice delle Assicurazioni Private.
Invitiamo quindi a verificare, contratto per contratto ed eventualmente chiarire con la rispettiva mandante, se il dettato normativo dell’art.125 del nuovo decreto è applicabile in termini di estensione temporale.
Autore: Marco Dei
16 Settembre 2021 @ 16:34
1 Marzo 2021 @ 09:02
26 Gennaio 2021 @ 10:39
2 Dicembre 2020 @ 18:10
15 Novembre 2020 @ 09:49