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Emergenza Coronavirus – Denunce ex art. 650 – 483 – 495 cp

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, preso atto dell’elevato numero di denunce pervenute all’Ufficio per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e falsa attestazione, ha emesso -in data 16 marzo 2020- il seguente comunicato: 

“Fermo restando che, alla luce di quanto disposto dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8- 9 ed Il marzo 2020, dovranno essere perseguiti gli immotivati spostamenti delle persone all’esterno dei Comuni di residenza, nonché i comportamenti espressamente previsti dalle norme in questione – es. art. l-letto C) del decreto in data 8.3.2020 – , va sottolineato che:

1- E’consentito, all’interno della zona di residenza, uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita legate all’attività motoria ed all’acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l’apertura. La limitazione alla zona di residenza (quartiere – circoscrizione) si desume dal carattere precettivo del verbo “evitare” indicato nell’art. 1 primo comma lettera A) del DPCM 8.3.2020 il cui contenuto è stato richiamato dall’analogo decreto del giorno successivo che ne ha esteso l’efficacia a tutto il territorio nazionale. Gli “spostamenti” da evitare , sono quelli fra territori limitrofi e quelli all’interno dei territori medesimi con l’eccezione di quelli sopra indicati : l’avere individuato , all’interno della stessa disposizione, le motivate eccezioni al principio (ragioni di salute, lavoro, necessità) , nonché la prevista possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, offrono il quadro dei confini,” anche territoriali entro i quali le attività di cui si tratta sono consentite.

2- E’ consentito uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza per comprovate esigenze di lavoro,salute, assistenza.

3- E’ vietato compiere le attività sopra indicate in gruppo o in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone.

4- Le persone che, fermate per controllo da Organi di Polizia, offrano giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo della eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell’art. 650 cp, non sembra possano essere denunciate ex art. 483 cp per l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che , nel caso in esame, non può ritenersi ,finalizzata a provare la verità dei fatti esposti.

5- In ultimo, val la pena di rammentare che il delitto previsto dall’art. 495 cp viene integrato esclusivamente, dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità,lo stato od altre qualità della persona”.