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Sulla scorta delle recenti “evoluzioni normative” ci occupiamo della possibilità di svolgere attività sportiva all’aperto all’interno delle zone rosse, una necessità che molte persone e atleti di qualsiasi livello hanno, in virtù delle difficoltà legate agli spostamenti e all’accesso ai circoli sportivi. Vediamo cosa sostiene il DPCM a riguardo (art. 3, comma 4E):
(nelle zone rosse) E’ consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale.
Inoltre, prosegue il decreto, e questo vale per qualsiasi tipo di zona (art. 1, comma 9D)…
E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Non si va esenti, come ovvio, da passaggi controversi, ma proviamo a dare un’interpretazione logica.
Siamo dinanzi ad una sostanziale differenza rispetto al cd. lockdown primaverile; all’epoca attività motoria e attività sportiva erano confluite in un’unica tematica, mentre attualmente sono state distinte, proprio per garantire la facoltà di svolgere sport all’aperto.
Ma che differenza c’è tra attività motoria e attività sportiva?
Secondo la definizione pubblicata dal Ministero della Salute, per attività motoria si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si trasforma in un dispendio energetico superiore a quelle della condizione di riposo”, mentre l’attività sportiva “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise”. A rigor di logica nell’attività motoria si annovera la cd. passeggiata, per attività sportiva (tralasciando tutti gli sport non permessi all’interno dei centri sportivi) la corsa, la bicicletta, oppure il corpo libero o la ginnastica con attrezzi. La definizione redatta dal Ministero della Salute tuttavia non si configura in maniera tale, in quanto le attività appena elencate non possono definirsi “competitive” dal momento che vengono svolte individualmente.
Quindi?
In questo caso, con ogni probabilità, arrivare a capire esattamente le differenza tra attività motoria e attività sportiva serve fino ad un certo punto dal momento che il Decreto dà la possibilità di svolgere entrambe le attività nei parchi pubblici, facoltà che era preclusa in primavera.
Questo significa che, sulla base di un’interpretazione assennata, è possibile spostarsi all’interno dei confini comunali per raggiungere parchi o aree attrezzate, anche laddove non si trovino in prossimità di casa. Ci dà una conferma in tal senso una recente nota pubblicata dalla Questura di Siena…
L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.
Quanto sopra – in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti o smentite – tranquillizza coloro che vorranno andare a correre e tenersi in forma anche lontano da casa, ovviamente all’interno del comune di appartenenza e nel rispetto del distanziamento interpersonale: l’abietta “caccia al runner” a cui abbiamo assistito in Primavera questa volta non dovrebbe avvenire, proprio perché la normativa sul tema appare piuttosto chiara.
Sebbene la stagione non sia ideale per effettuare attività motoria e sportiva all’aperto, il nuovo Decreto benauguratamente tutela coloro che vorranno praticarla: tuttavia, al di là delle interpretazioni e delle considerazioni individuali, in un periodo così delicato per tutti noi raccomandiamo massimo buonsenso, onde evitare infortuni e situazioni di pericolo.
Autore: Marco Dei
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